Art. 1.

      1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 755, 756 e 757, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, ivi incluse le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e alle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.